Sez. 3, Sentenza n. 5646 del 24/03/2000 Ud. (dep. 16/05/2000) Rv. 216568 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE | Delitti contro la libertà individuale - Contro la libertà sessuale - Circostanza attenuante ex art. 609, comma 3, cod. pen. - Condizioni di operatività - Riferibilità alle circostanze oggettive e soggettive del reato ed agli elementi di cui all'art. 133 c.p. - Necessità.
REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE
La circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 609 bis c.p. deve considerarsi applicabile in tutte quelle fattispecie in cui, avuto riguardo alle modalità esecutive ed alle circostanze dell'azione, sia possibile ritenere che la libertà sessuale personale della vittima sia stata compressa in maniera non grave, anche in relazione all'età della stessa, sicché è necessaria una valutazione globale del fatto, non limitata alle sole componenti oggettive del reato, bensì estesa a quelle soggettive ed a tutti gli elementi menzionati dall'art. 133 c.p.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/02/1996 num. 66 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)