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Sez. 3, Sentenza n. 11558 del 01/07/1999 Ud. (dep. 11/10/1999) Rv. 215077 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE | Delitti contro la libertà individuale e specificamente contro la libertà sessuale - Circostanza attenuante ex art. 609 bis, terzo comma, cod. pen. - Condizioni di operatività - Riferibilità alle circostanze soggettive ed oggettive del reato ed a tutti gli elementi menzionati nell'art. 133 cod. pen. - Necessità - Fattispecie: reato ai danni di minore affetta da ritardo mentale.
Stato
decisa il 1999-07-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215077-01

REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE

La circostanza attenuante, prevista dal terzo comma dell'art.609 bis cod. pen. nei "casi di minore gravità" deve considerarsi applicabile in tutte quelle fattispecie in cui - avuto riguardo ai mezzi, alle modalità esecutive ed alle circostanze dell'azione - sia possibile ritenere che la libertà sessuale personale della vittima sia stata compressa in maniera non grave. Ne consegue la necessità di una valutazione globale del fatto, non limitata alle sole componenti oggettive del reato, bensì estesa anche a quelle soggettive ed a tutti gli elementi menzionati nell'art.133 cod. pen.(In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto legittima la valutazione del giudice di merito il quale aveva escluso l'applicabilità dell'attenuante in esame, avuto riguardo alle minorate condizioni di capacità della minore, affetta da ritardo mentale, nonché alla reiterazione delle molestie e delle violenze arrecatele).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 bis com. 3 CORTE COST., Legge 15/02/1996 num. 66 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)