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Sez. 3, Sentenza n. 9528 del 08/06/2000 Ud. (dep. 07/09/2000) Rv. 217708 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE | Delitti contro la libertà individuale e specificamente contro la libertà sessuale - Circostanza attenuante di cui all'art. 609 quater cod. pen. - Presupposti di operatività - Valutazione delle componenti soggettive ed oggettive del reato e di tutti gli elementi menzionati nell'art. 133 cod. pen. - Necessità.
Stato
decisa il 2000-06-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217708-01

REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE

In tema di violenza sessuale, la circostanza attenuante prevista dall'art.609 quater cod. pen. per i casi di minore gravità deve considerarsi applicabile, al pari dell'omologa prevista dall'art. 609 bis, comma 3 stesso codice, in tutte quelle fattispecie in cui - avuto riguardo ai mezzi, alle modalità esecutive ed alle circostanze dell'azione - sia possibile ritenere che la libertà sessuale personale della vittima sia stata compressa in maniera non grave, ed implica la necessità di una valutazione globale del fatto, non limitata alle sole componenti oggettive del reato, bensì estesa anche a quelle soggettive ed a tutti gli elementi menzionati nell'art. 133 cod. pen.,.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 609

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)