Sez. 1, Sentenza n. 9707 del 10/08/1995 Ud. (dep. 18/09/1995) Rv. 202303 - 01
Giudizio - Istruzione dibattimentale - Assunzione di nuovi mezzi di prova | Nuovi mezzi di prova - Significato - Teste già escusso in dibattimento - Nuovo esame - possibilità - Sussistenza.
Giudizio - Istruzione dibattimentale - Assunzione di nuovi mezzi di prova
Per nuovi mezzi di prova, che, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., il giudice può disporre anche di ufficio, si devono intendere quelli non introdotti in dibattimento ovvero provenienti da fonti probatorie esaminate in detta fase su circostanze diverse da quelle che si reputa necessario acquisire ai fini del completamento del quadro probatorio utile alla decisione. Nulla, pertanto, vieta che un teste già escusso nella fase dibattimentale possa essere risentito allorché se ne prospetti la necessità, tenuto pure conto che l'art. 506, comma secondo, cod. proc. pen., consente al presidente di rivolgere domande ai testimoni già esaminati.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 506 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 506 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 507 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)