diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 10561 del 16/03/1998 Ud. (dep. 07/10/1998) Rv. 211719 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA | Nozione di novità della prova - Testimone già escusso - Assunzione su nuove circostanze - Soddisfacimento del requisito della novità della prova - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-03-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211719-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA

In tema di ammissione di nuove prove, il potere ex art. 507 cod. proc. pen. è esercitabile in ogni caso in cui l'ufficio giudicante ritenga di non potere decidere in mancanza di una assunzione probatoria, sempre che sia nuovo il "thema probandum". Nulla vieta, pertanto, di esaminare un teste già escusso, soddisfacendo il requisito della novità sia i mezzi di prova non introdotti precedentemente sia quelli provenienti da fonti probatorie già esaminate su circostanze diverse da quelle che si reputa necessario acquisire ai fini del completamento istruttorio. (Vedi Corte cost., sent. n. 111 del 26 marzo 1993).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 507 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)