Sez. 1, Sentenza n. 30286 del 27/06/2002 Ud. (dep. 09/09/2002) Rv. 222585 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA | Art. 507 c.p.p. - Nozione di novità e decisività della prova - Rifiuto dell'esame da parte dell'imputato - Acquisizione delle precedenti dichiarazioni ex art. 513 c.p.p. - Dichiarazioni spontanee - Successiva disponibilità a rendere l'esame - Possibilità di esercizio dei poteri officiosi del giudice - Insussistenza.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA
Nel caso in cui l'imputato, che abbia già rifiutato di sottoporsi all'esame e abbia poi rilasciato dichiarazioni spontanee, e le cui precedenti dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari siano state acquisite ai sensi dell'art. 513 c.p.p., chieda poi nuovamente di essere interrogato, il giudice non ne può disporre d'ufficio l'esame ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., atteso che difettano i requisiti della novità e della assoluta necessità per l'espletamento di tale mezzo istruttorio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 507 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)