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Sez. 5, Sentenza n. 696 del 16/01/2015 (Rv. 633979 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) | Statuto del contribuente - Fondamento e portata - Rango superiore alla legge ordinaria - Disapplicazione delle norme tributarie in contrasto - Esclusione - Variazione con efficacia retroattiva delle rendite catastali in forza del d.l. n. 262 del 2006 - Legittimità.
Stato
decisa il 2015-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633979-01

TRIBUTI (IN GENERALE)

Le norme della legge 27 luglio 2000, n. 212, emanate in attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione e qualificate espressamente come principi generali dell'ordinamento tributario, sono idonee a prescrivere specifici obblighi a carico dell'Amministrazione finanziaria e costituiscono, in quanto espressione di principi già immanenti nell'ordinamento, criteri guida per il giudice nell'interpretazione delle norme tributarie (anche anteriori), ma non hanno rango superiore alla legge ordinaria e, conseguentemente, non possono fungere da norme parametro di costituzionalità, né consentire la disapplicazione della norma tributaria in asserito contrasto con le stesse, per cui l'efficacia retroattiva delle rendite catastali, prevista dall'art. 2, comma 34, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286, non è preclusa dall'art. 3 della citata legge.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 23, Costituzione art. 53, Costituzione art. 97 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 262 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)