Sez. 1, Sentenza n. 1545 del 17/05/1968 (Rv. 333255 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - CENTRALE - FUNZIONE - GIURISDIZIONE DI LEGITTIMITA SULLE CONTROVERSIE DI DETERMINAZIONE DI VALORE - INSUSSISTENZA.*
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - CENTRALE - FUNZIONE - GIURISDIZIONE DI LEGITTIMITA SULLE CONTROVERSIE DI DETERMINAZIONE DI VALORE - INSUSSISTENZA.*
Le decisioni delle commissioni provinciali delle imposte emesse in grado di appello in tema di Determinazione del valore imponibile in materia di imposte indirette sui trasferimenti di ricchezza, sono definitive e contro di esse e dato soltanto o il ricorso all'autorita giudiziaria ordinaria previsto dall'art 29 comma 3 del RDL 7 agosto 1936 n.1639, per grave ed evidente errore di apprezzamento od in sufficienza di calcolo, nella Determinazione del valore, oppure il ricorso alla Corte di Cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111 cost.. La netta separazione stabilita esplicitamente dall'art 29 del RDL n 1639 cit tra le giurisdizioni delle commissioni amministrative in materia di imposte indirette (prevedendo per il contribuente la facolta di ricorrere all'autorita giudiziaria nei limiti indicati e la giurisdizione della commissione centrale soltanto come giudice di appello avverso le decisioni di primo grado delle commissioni provinciali nelle controversie relative alla applicazione della legge) esclude che si possa prospettare una giurisdizione di legittimita della commissione centrale relativamente alle decisioni emesse in grado di appello, dalla commissione provinciale in ordine a controversie di Determinazione del valore, anche se venga dedotto che questa, nel decidere, e incorsa in errore sul punto dell'applicazione della legge. (V. 211-67, massima n.325962).*
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)