Sez. U, Sentenza n. 2003 del 14/10/1970 (Rv. 348077 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - CENTRALE - DECISIONI DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE SEZIONE VALUTAZIONI - IMPOSSIBILITA - AZIONE GIUDIZIARIA O RICORSO PER CASSAZIONE - POSSIBILITA.*
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - CENTRALE - DECISIONI DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE SEZIONE VALUTAZIONI - IMPOSSIBILITA - AZIONE GIUDIZIARIA O RICORSO PER CASSAZIONE - POSSIBILITA.*
Contro le decisioni delle commissioni provinciali, Sezione valutazioni, emesse in grado di appello, in tema di Determinazione del valore imponibile in materia di imposte indirette sui trasferimenti di ricchezza e dato, soltanto, o il ricorso all'autorita giudiziaria ordinaria, previsto dall'art 29, terzo comma, RDL 7 agosto 1936 n 1639, per grave ed evidente errore di apprezzamento od insufficienza di calcolo, oppure il ricorso per Cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art 111 cost, mentre non e ammesso ricorso alla commissione centrale fra le imposte, neppure per denunciare errori di diritto. (Conf 1545'68, mass n 333255).*
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST., Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)