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Sez. 3, Sentenza n. 5315 del 05/05/1992 (Rv. 477096 - 01)

Esecuzione forzata - Sospensione dell'esecuzione | Istanza - Giudice della esecuzione immobiliare - Declaratoria di incompetenza - Provvedimento - Impugnazione con l'istanza di regolamento di competenza - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1992-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477096-01

Esecuzione forzata - Sospensione dell'esecuzione

L'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione immobiliare si dichiara incompetente a decidere sull'istanza di sospensione del processo esecutivo, non può essere impugnata con l'istanza di regolamento di competenza, atteso che detto giudice è istituzionalmente carente del potere di emanare decisioni con carattere di definitività.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 623 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)