Sez. 3, Sentenza n. 1238 del 02/02/1995 (Rv. 490220 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO | Termine annuale di decadenza per l'esercizio del diritto - Decorrenza - Dalla domanda giudiziale per l'accertamento della sottoscrizione di una scrittura privata di compravendita - Esclusione - Dalla sentenza non definitiva ma provvisoriamente esecutiva del relativo giudizio - Esclusione - Dal passaggio in giudicato della sentenza - Configurabilità.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO
In tema di riscatto agrario, nel caso in cui sia stata previamente proposta e trascritta domanda giudiziale per l'accertamento della sottoscrizione di una scrittura privata di compravendita tra il proprietario di un fondo rustico ed un terzo, il diritto di retratto a favore dell'affittuario coltivatore diretto, o mezzadro, o colono, o compartecipe stagionale (art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590), ovvero del proprietario coltivatore diretto di terreni confinanti (art. 7 della legge 14 agosto 1971 n. 817) sorge nel momento del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della sottoscrizione della detta compravendita e, pertanto, il termine annuale di decadenza per il relativo esercizio decorre dalla trascrizione della medesima sentenza e non da quella della domanda giudiziale o da quella della sentenza, provvisoriamente esecutiva, ma ancora suscettibile di riforma.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)