Sez. 3, Sentenza n. 1019 del 19/01/2006 (Rv. 590072 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Retratto agrario - Condizioni - Momenti rilevanti - Stipulazione della vendita e ricezione della dichiarazione di retratto - Fattispecie.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE
Il valido esercizio del diritto di riscatto รจ condizionato alla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla legge avuto riguardo sia al momento della compravendita del fondo tra proprietario e terzo sia al momento della ricezione da parte del retrattato della dichiarazione del retraente. (In applicazione del suindicato principio la S.C. ha escluso che, trattandosi - come nella specie - di vendita effettuata per scrittura privata non trascritta, dovesse farsi riferimento - anche o esclusivamente - al diverso momento del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della sottoscrizione di tale contratto).
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)