Sez. 3, Sentenza n. 2293 del 01/03/2000 (Rv. 534512 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Cartelle esattoriali - Opposizione - Legittimità - Condizioni - Mancata emanazione dell'ordinanza ingiunzione - Necessità - Natura di primo atto idoneo a consentire l'esercizio della difesa - Necessità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE
È devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario ed alla competenza del pretore - secondo i principi fissati, in tema di sanzioni amministrative, dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 - il giudizio di opposizione proposto avverso una cartella esattoriale ovvero un avviso di mora contenenti l'intimazione di pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa in mancanza della previa emissione un'ordinanza: la mancata notificazione dell'ordinanza ingiunzione priva, infatti, il destinatario della cartella esattoriale del rimedio (opposizione) previsto dalla legge e pertanto il suddetto momento di garanzia deve essere recuperato a livello della cartella esattoriale, a condizione che questa (ovvero l'avviso di mora) risulti, peraltro, in concreto, il primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (principio affermato dalla S.C. con riferimento all'impugnazione - dichiarata inammissibile - di un avviso di mora che era stato, in realtà, preceduto dalla notifica di una cartella esattoriale).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)