Sez. L, Sentenza n. 3452 del 15/02/2010 (Rv. 612020 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Compenso per lavoratori socialmente utili - Incompatibilità con altro trattamento previdenziale - Limiti - Attribuzione successiva di pensione con effetto retroattivo - Ripetibilità del compenso - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE
Il trattamento economico per i lavoratori socialmente utili, pur non riferendosi ad un rapporto di lavoro subordinato e non avendo natura retributiva, ma previdenziale ed assistenziale in senso ampio, è volto a compensare una attività materialmente lavorativa, la cui incompatibilità con altri trattamenti previdenziali successivamente attribuiti, prevista dall'art. 8, comma quinto, del d.lgs. n. 468 del 1997, non vale ad annullare la funzionalità del rapporto, se la prestazione è stata ugualmente resa. Ne consegue che la successiva attribuzione al lavoratore socialmente utile della pensione con decorrenza retroattiva non determina il carattere indebito del trattamento percepito in un tempo in cui ancora non vi era stata attribuzione della pensione, né l'obbligo di restituzione del sussidio.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/12/1997 num. 468 art. 8 com. 5, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)