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Sez. L, Sentenza n. 16342 del 24/07/2007 (Rv. 598349 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - IN GENERE | Lavori socialmente utili - Sussidio ex art. 1, comma 5, d.l. n. 510 del 1996 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 608 del 1996) - Azione giudiziaria per il riconoscimento del relativo diritto - Termine annuale di decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970 - Applicabilità - Fondamento (prestazione previdenziale temporanea rientrante tra quelle erogate dalla gestione ex art. 24 della legge n. 88 del 1989).
Stato
decisa il 2007-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598349-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - IN GENERE

In relazione allo svolgimento di lavori socialmente utili, l'azione giudiziaria per il riconoscimento del diritto al sussidio previsto dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, soggiace al termine annuale di decadenza stabilito dall'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 in relazione alle controversie in materia di prestazioni di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (erogate dalla "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti"), siccome rientrante nella ampia formula di "ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni", giacché detto sussidio, nel contesto di una pluralità di materie (tra cui anche la tutela del lavoro, le politiche sociali, il collocamento in senso lato e la formazione professionale come agevolazione all'accesso all'occupazione; Corte cost., sent. n. 219 del 1995) che delineano la cornice nella quale insiste la disciplina dei lavori socialmente utili, costituisce espressione - nel suo aspetto specifico di somma di denaro da corrispondersi in favore di determinati soggetti e in quanto partecipe della stessa natura delle prestazioni di disoccupazione o di mobilità o di integrazione salariale - della previdenza sociale in senso ampio, anch'essa da annoverarsi tra le materie nell'ambito delle quali si radica la anzidetta disciplina. Siffatta interpretazione non può, del resto, essere contrastata dal fatto che la Gestione di cui all'art. 24 della legge n. 88 del 1989 faccia riferimento ai lavoratori "dipendenti", essendo questo da intendersi soltanto come elemento di differenziazione dalla gestione dei lavori autonomi (senza perciò imporre la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in atto); né può reputarsi che il sussidio in questione debba ascriversi alla "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali", di cui all'art. 37 della stessa legge n. 88 del 1989, giacché (posto che il secondo tipo di gestione ivi indicato non riguarda, come fatto palese dalla stessa rubrica, l'erogazione di prestazioni) esso risulta estraneo, per le ragioni anzidette, agli interventi assistenziali, essendo appunto assimilabile alle prestazioni previdenziali temporanee.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 art. 1 com. 5, Legge 09/03/1989 num. 88 art. 24, Legge 09/03/1989 num. 88 art. 37, Legge 28/11/1996 num. 608 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)