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Sez. 3, Sentenza n. 2616 del 04/02/1977 Ud. (dep. 10/03/1978) Rv. 138245 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - SPESE PROCESSUALI - COORDINAMENTO CON IL PRINCIPIO GENERALE DELLA SOCCOMBENZA.*
Stato
decisa il 1977-02-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/138245-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - SPESE PROCESSUALI - COORDINAMENTO CON IL PRINCIPIO GENERALE DELLA SOCCOMBENZA.*

Nel sistema della legge la disposizione dell'ultimo comma dell'art 544 cod proc pen va coordinata col principio generale della soccombenza sancito dall'art 213 stesso codice, secondo il quale la condanna dell'imputato alle spese del giudizio consegue soltanto al rigetto o alla dichiarazione d'inammissibilita dell'impugnazione da lui proposta, mentre nel caso di impugnazione anche solo parzialmente accolta, e, piu in generale, ogniqualvolta dall'impugnazione derivino effetti favorevoli all'imputato (come nell'ipotesi di applicazione d'ufficio dell'art 152 cod proc pen), questi non puo venir condannato alle spese.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 213, Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)