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Sez. 3, Sentenza n. 567 del 20/02/1976 (Rv. 379211 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITA - DA PARTE DEI CREDITORI ED INTERESSATI - RINUNZIA DELLA PARTE AD ECCEPIRE LA PRESCRIZIONE - IPOTESI DI LEGITTIMAZIONE SURROGATORIA ALL'ECCEZIONE EX ART 2939 COD CIV - DIFFERENZE - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1976-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379211-01

PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITA - DA PARTE DEI CREDITORI ED INTERESSATI - RINUNZIA DELLA PARTE AD ECCEPIRE LA PRESCRIZIONE - IPOTESI DI LEGITTIMAZIONE SURROGATORIA ALL'ECCEZIONE EX ART 2939 COD CIV - DIFFERENZE - EFFETTI.*

Qualora la parte rinunzi espressamente ad eccepire la prescrizione a norma dell'art 2939 cod civ possono configurarsi due ipotesi di legittimazione surrogatoria all'eccezione, e cioe: a) i creditori della parte si surrogano alla medesima, opponendo al terzo la detta eccezione, con l'effetto di revocare la rinunzia alla prescrizione, di estinguere il diritto del terzo e di conservare cosi integra la garanzia patrimoniale della parte-debitrice (efficacia assoluta della eccezione di prescrizione); b) chiunque ha interesse ad evitare qualsiasi effetto pregiudizievole dalla mancata eccezione, si surroga alla parte, opponendo al terzo la prescrizione, con l'effetto, pero, di rimuovere gli effetti della rinunzia e di rendere inopponibile la pretesa del terzo soltanto nei propri confronti, restando il diritto del terzo integro nei confronti della parte rinunziante.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2939

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)