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Sez. U, Sentenza n. 4779 del 24/07/1981 (Rv. 415478 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITA - DA PARTE DEI CREDITORI ED INTERESSATI - PROPONIBILITA IN VIA SURROGATORIA DELL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE DI UN DIRITTO AZIONATO VERSO IL PROPRIO DEBITORE DA PARTE DEL CREDITORE E PROPONIBILITA DELLA STESSA ECCEZIONE DA PARTE DI QUALSIASI ALTRO TERZO INTERESSATO - FUNZIONI RISPETTIVE - ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DELL'ATTORE PRINCIPALE NON PROPOSTA DAL CONVENUTO GARANTITO - FORMULAZIONE DA PARTE DEL CHIAMATO NELL'AMBITO DEL RAPPORTO DI GARANZIA - AMMISSIBILITA - NEI CONFRONTI DELL'ATTORE PRINCIPALE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415478-01

PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITA - DA PARTE DEI CREDITORI ED INTERESSATI - PROPONIBILITA IN VIA SURROGATORIA DELL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE DI UN DIRITTO AZIONATO VERSO IL PROPRIO DEBITORE DA PARTE DEL CREDITORE E PROPONIBILITA DELLA STESSA ECCEZIONE DA PARTE DI QUALSIASI ALTRO TERZO INTERESSATO - FUNZIONI RISPETTIVE - ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DELL'ATTORE PRINCIPALE NON PROPOSTA DAL CONVENUTO GARANTITO - FORMULAZIONE DA PARTE DEL CHIAMATO NELL'AMBITO DEL RAPPORTO DI GARANZIA - AMMISSIBILITA - NEI CONFRONTI DELL'ATTORE PRINCIPALE - ESCLUSIONE.*

La proponibilita in via surrogatoria dell'eccezione di prescrizione di un diritto azionato verso il proprio debitore da parte del creditore, in luogo del predetto debitore che sia rimasto inerte o abbia rinunciato a proporla, mira ad assicurare al creditore la conservazione della garanzia generica offertagli dal patrimonio del debitore (art 2740 cod civ) con l'Estinzione del diritto del terzo nei confronti del debitore inerte o rinunciante, nei limiti, peraltro, della somma che questi deve al creditore. Invece, la proponibilita della stessa eccezione da parte di qualsiasi altro terzo 'che vi abbia interessè non produce l'Estinzione del diritto, ne paralizza l'Azione del creditore inerte o rinunciante, ma tale risultato, relativo e limitato, determina esclusivamente nell'ambito del rapporto tra il terzo interessato e detto debitore, attribuendo al primo, quando per la duplicita dei rapporti sostanziali vi sia una dipendente duplicita di rapporti processuali, una legittimazione ad eccepire la prescrizione (e ad impugnare la decisione di primo grado, che abbia escluso la prescrizione, per gli effetti che spiega sul rapporto di cui sono parti il soggetto che vi abbia interesse e il debitore) nei confronti della sua controparte di tale rapporto e nell'ambito di esso. Ne consegue che l'eccezione di prescrizione del diritto dell'attore principale, che, ove non proposta dal convenuto garantito, puo essere formulata dal chiamato nell'ambito del rapporto di garanzia, non puo essere dallo stesso soggetto proposta nei confronti dell'attore principale al fine di paralizzare la pretesa da questo fatta valere nei confronti del convenuto garantito. (V 567/76, mass nn 379211 e 379210).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2939, Cod. Proc. Civ. art. 306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)