Sez. 2, Sentenza n. 2986 del 16/05/1984 (Rv. 435028 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE - CAPITALIZZAZIONE - IN ORDINE ALLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO - INAMMISSIBILITÀ.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE - CAPITALIZZAZIONE - IN ORDINE ALLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO - INAMMISSIBILITÀ.*
La capitalizzazione degli interessi (art. 1283 cod. civ.) è ammissibile per le obbligazioni pecuniarie, ma non per i debiti di valore, come le somme dovute a titolo di risarcimento del danno. (V 1262/66, mass n 322534).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)