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Sez. 2, Sentenza n. 2986 del 16/05/1984 (Rv. 435028 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE - CAPITALIZZAZIONE - IN ORDINE ALLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435028-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE - CAPITALIZZAZIONE - IN ORDINE ALLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO - INAMMISSIBILITÀ.*

La capitalizzazione degli interessi (art. 1283 cod. civ.) è ammissibile per le obbligazioni pecuniarie, ma non per i debiti di valore, come le somme dovute a titolo di risarcimento del danno. (V 1262/66, mass n 322534).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)