Sez. 1, Sentenza n. 5781 del 15/11/1984 (Rv. 437457 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO - AMMISSIBILITÀ PER I DEBITI DI VALORE - ESCLUSIONE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO - AMMISSIBILITÀ PER I DEBITI DI VALORE - ESCLUSIONE.*
La disposizione che ammette l'anatocismo, dettata dall'art. 1283 cod. civ. in materia di obbligazioni pecuniarie, non enuncia un principio di carattere generale valido per ogni specie di obbligazione, ma ha carattere eccezionale, e non è quindi estensibile ai cosiddetti debiti di valore, quale è quello derivante dalla responsabilità per danni. (Conf 2986/84, mass n 435028; (Conf 3803/82, mass n 421763).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)