Sez. 3, Sentenza n. 2328 del 11/07/1972 (Rv. 359697 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - GARANZIA DI BUON FUNZIONAMENTO - IN GENERE - ONERE PROBATORIO RISPETTIVAMENTE A CARICO DEL VENDITORE E DEL COMPRATORE.*
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - GARANZIA DI BUON FUNZIONAMENTO - IN GENERE - ONERE PROBATORIO RISPETTIVAMENTE A CARICO DEL VENDITORE E DEL COMPRATORE.*
Risolvendosi la garanzia di buon funzionamento in una obbligazione di risultato, il venditore si rende ad essa inadempiente per il solo fatto del cattivo o mancato funzionamento della cosa, che si sia verificato nel termine contrattualmente stabilito; dal che consegue che, mentre il compratore, per far valere la garanzia, dovra provare soltanto il cattivo o il mancato funzionamento e non anche la colpa del venditore ne, in generale, la causa specifica da cui esso sia stato determinato, il venditore, a sua volta, non potra sottrarsi alla sua responsabilita se non dimostrando che la Mancanza di buon funzionamento sia dipesa da una causa insorta successivamente alla conclusione del contratto ed alla consegna della cosa o, addirittura, da fatto proprio del compratore. (V 1013'71, mass n 350990; 2718'63; 3013'60).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1512
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)