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Sez. 3, Sentenza n. 1013 del 06/04/1971 (Rv. 350990 - 01)

VENDITA - VENDITA DI COSE MOBILI - GARANZIA DI BUON FUNZIONAMENTO - RESPONSABILITA DEL VENDITORE - LIMITI - PROVA DELLA NON IMPUTABILITA DELLA MANCANZA DI RISULTATO - ONERE DEL VENDITORE - GARANZIA ESERCITATA PER VIZI REDIBITORI - PROVA DEI VIZI E DEL CONSEGUENTE CATTIVO FUNZIONAMENTO - ONERE DEL COMPRATORE.*
Stato
decisa il 1971-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350990-01

VENDITA - VENDITA DI COSE MOBILI - GARANZIA DI BUON FUNZIONAMENTO - RESPONSABILITA DEL VENDITORE - LIMITI - PROVA DELLA NON IMPUTABILITA DELLA MANCANZA DI RISULTATO - ONERE DEL VENDITORE - GARANZIA ESERCITATA PER VIZI REDIBITORI - PROVA DEI VIZI E DEL CONSEGUENTE CATTIVO FUNZIONAMENTO - ONERE DEL COMPRATORE.*

Nell'ipotesi di garanzia di buon funzionamento della cosa venduta, secondo l'art 1512 cod civ, il venditore deve rispondere del cattivo funzionamento in se, cioe del mancato conseguimento del risultato voluto, rimanendo a suo carico l'Onere di provare, eventualmente, che la Mancanza di risultato derivi da causa a lui non imputabile. Se, invece, l'Azione esercitata si riconduca nell'ambito della garanzia per vizi redibitori ex art 1490 cod civ, spetta al compratore, che invoca la garanzia, di provare non solo il cattivo funzionamento della cosa, ma anche i vizi dai quali esso dipenda. (V 1356'67, mass n 327956' 352'67, mass n 326230).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1512

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)