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Sez. 6, Sentenza n. 10706 del 10/10/1984 Ud. (dep. 01/12/1984) Rv. 166912 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - CONDANNE INTERMEDIE A PENA PECUNIARIA PER DELITTO O A PENA DETENTIVA O PECUNIARIA PER CONTRAVVENZIONE - REITERAZIONE DEL BENEFICIO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-10-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/166912-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - CONDANNE INTERMEDIE A PENA PECUNIARIA PER DELITTO O A PENA DETENTIVA O PECUNIARIA PER CONTRAVVENZIONE - REITERAZIONE DEL BENEFICIO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*

Il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere nuovamente concesso a chi ne abbia già goduto se, nel periodo compreso tra la precedente condanna e quella per la quale viene richiesto l'anzidetto beneficio, l'imputato abbia riportato condanna a pena pecuniaria per delitto o a pena detentiva o pecuniaria per contravvenzione, purché non vengono superati i limiti previsti dall'art. 163 cod. pen.. (Conf mass n 162815).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)