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Sez. 1, Sentenza n. 13246 del 27/06/1986 Ud. (dep. 25/11/1986) Rv. 174398 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CONDANNE INTERMEDIE A PENA PECUNIARIA PER DELITTO O A PENA DETENTIVA O PECUNIARIA PER CONTRAVVENZIONE TRA LA PRECEDENTE CONDANNA SOSPESA E QUELLA PER CUI SI INVOCA IL BENEFICIO - REITERAZIONE DEL BENEFICIO - LEGITTIMITÀ - PROGNOSI FAVOREVOLE CIRCA LA ASTENSIONE DAL COMMETTERE REATI - OBBLIGATORIETÀ.*
Stato
decisa il 1986-06-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/174398-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CONDANNE INTERMEDIE A PENA PECUNIARIA PER DELITTO O A PENA DETENTIVA O PECUNIARIA PER CONTRAVVENZIONE TRA LA PRECEDENTE CONDANNA SOSPESA E QUELLA PER CUI SI INVOCA IL BENEFICIO - REITERAZIONE DEL BENEFICIO - LEGITTIMITÀ - PROGNOSI FAVOREVOLE CIRCA LA ASTENSIONE DAL COMMETTERE REATI - OBBLIGATORIETÀ.*

La nuova concessione della sospensione condizionale non è impedita qualora tra una precedente condanna e pena sospesa e l'altra per la quale si chiede il beneficio, vi siano state condanne intermedie a pena pecuniaria per delitto o a pena detentiva o pecuniaria per contravvenzioni non sospese. Naturalmente il giudice nel formulare il suo giudizio dovrà valutare se le anzidette condanne intermedie, unitamente alle altre circostanze indicate nell'art. 133 cod. pen. consentano o meno di formulare la prognosi che il colpevole si asterrà in seguito dal commettere ulteriori reati. (Conf mass n 162815, sez. Un. Con l'Obbligo dell'insuperabilità dei limiti massimi indicati dall'art. 163 cod. pen.; (Conf mass n 166912).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 167 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)