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Sez. 5, Sentenza n. 19103 del 03/05/2006 Ud. (dep. 30/05/2006) Rv. 234923 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA | Divieto per gli appartenenti alla P.G. - Riferimento alle sole dichiarazioni verbalizzate - Illegittimità costituzionale - Non manifesta infondatezza - Rilevanza - Nel giudizio di rinvio - Ragioni.
Stato
decisa il 2006-05-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234923-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA

La questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., dell'art. 195, comma quarto, cod. proc. pen., come modificato dalla l. n. 63 del 2001, nella parte in cui non prevede che siano inutilizzabili le dichiarazioni acquisite da parte della polizia giudiziaria da persone informate sui fatti, senza le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma secondo, lett. a) e b), cod. proc. pen., è rilevante nel giudizio di rinvio, perchè il giudice non può discostarsi dall'interpretazione normativa operata dalla sentenza di annullamento nemmeno nel caso in cui successivamente le Sezioni unite abbiano accolto una diversa interpretazione della stessa norma, e non è manifestamente infondata perchè la disposizione indicata lede il diritto al contraddittorio.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 351, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 357 com. 2 lett. A, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 357 com. 2 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 com. 3 CORTE COST., Legge 16/02/2001 num. 3 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)