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Sez. 3, Sentenza n. 4611 del 20/12/1995 Cc. (dep. 29/02/1996) Rv. 204568 - 01

Impugnazioni (cod. proc. pen. 1988) - Cassazione - Giudizio di rinvio | Obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla cassazione - Inderogabilità - Sopravvenuto mutamento giurisprudenziale con l'intervento delle Sezioni Unite della Cassazione - Irrilevanza - Fattispecie in tema di indennizzo per ingiusta detenzione.
Stato
decisa il 1995-12-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204568-01

Impugnazioni (cod. proc. pen. 1988) - Cassazione - Giudizio di rinvio

Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla corte con riferimento al caso specifico ed è del tutto irrilevante che la cassazione, a Sezioni Unite, abbia nel frattempo indicato un orientamento del tutto opposto. (Fattispecie in tema di criteri di quantificazione delle riparazioni per ingiusta detenzione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 627 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)