Sez. 3, Sentenza n. 2515 del 10/04/1986 (Rv. 445613 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - RICHIESTA IN APPELLO DI UNA SOMMA A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO MAGGIORE DI QUELLA FORMULATA IN PRIMO GRADO - NOVITÀ - IMPROPONIBILITÀ - MAGGIORE IMPORTO RILEVATO DA UN SUCCESSIVO ACCERTAMENTO DI UN PUBBLICO UFFICIO - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - RICHIESTA IN APPELLO DI UNA SOMMA A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO MAGGIORE DI QUELLA FORMULATA IN PRIMO GRADO - NOVITÀ - IMPROPONIBILITÀ - MAGGIORE IMPORTO RILEVATO DA UN SUCCESSIVO ACCERTAMENTO DI UN PUBBLICO UFFICIO - IRRILEVANZA.*
La richiesta in appello di una somma a titolo di risarcimento del danno maggiore di quella formulata in primo grado comporta un ampliamento del petitum ed integra una domanda nuova, non proponibile in appello neppure se il maggiore importo emerga da un successivo accertamento di un pubblico ufficio, costituendo la norma di cui all'art. 345 cod. proc. civ. attuazione del principio di ordine pubblico dell'obbligatorietà del doppio grado di giurisdizione che non consente deroghe. (V 3728/82, mass n 421689).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)