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Sez. 1, Sentenza n. 2723 del 11/11/1967 (Rv. 330213 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - CREDITO - FINANZIAMENTO E CESSIONE DI CREDITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1967-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330213-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - CREDITO - FINANZIAMENTO E CESSIONE DI CREDITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Per fruire dell'aliquota minore dell'imposta di registro di cui agli artt. 4 e 28, lett. C) e nota aggiunta della tariffa all. A) della legge di registro, nel testo modificato dagli artt. 1 e 2 della legge 4 aprile 1953, n. 261, l'atto di cessione deve essere concepito e congegnato in modo da escludere in partenza che esso possa comunque servire ad operazioni diverse da quelle determinate e previste nell'atto stesso. In tale esame l'indagine del giudice di merito, piu che dirigersi a ricostruire la volonta delle parti dalle varie clausole contrattuali, deve estendersi al valore obiettivo e strumentale dell'atto nel senso che nessuna delle clausole medesime, individualmente considerate o nel loro complesso, sia suscettibile di diventare un varco attraverso il quale l'operazione possa, durante il suo svolgimento, deviare dalla sua originaria ed apparente destinazione, ed allargarsi a nuove operazioni le quali sfuggirebbero, in tal modo, al controllo del fisco e si avvantaggerebbero indebitamente del trattamento tributario di favore. La obiettiva possibilita di siffatto ampliamento basta a sottrarre l'atto della previsione normativa, indipendentemente dagli effetti pratici, apparentemente o effettivamente, voluti dalle parti contraenti. E incensurabile, in Sede di legittimita, il convincimento del giudice di merito, correttamente ed adeguatamente motivato ed esente da vizi logico-giuridici, secondo cui, nella specie, la stretta ed inscindibile connessione esistente fra cessione e finanziamento escludeva che il congegno contrattuale offrisse all'istituto finanziatore la possibilita di destinare i crediti ottenuti in cessione a scopo diverso da quello della Estinzione del finanziamento. (Cfr. 2353-65, 507-65, 2587-64). Conforme alla sentenza n.1125-67, massima n.327535 Cfr. 451-67, 2944-66, 2607-66, 2605-66, 2263-66, 1737-66).*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 4, Legge 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 28, Legge 04/04/1953 num. 261 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)