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Sez. 1, Sentenza n. 3989 del 17/12/1969 (Rv. 344456 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - CREDITO - AGEVOLAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE N 261 DEL 1953 - FINANZIAMENTO DA PARTE DI UNA BANCA GARANTITO DALLA CESSIONE DI CREDITI VERSO LA PA - APPLICABILITA DELLE AGEVOLAZIONI - CLAUSOLA CONTRATTUALE DI RINUNZIA DELLA BANCA ALLA CESSIONE DOPO IL PAGAMENTO DEL DEBITO DA PARTE DEL FINANZIATO - IRRILEVANZA - LIMITI - CRITERI ED OGGETTO DELL'INDAGINE DEL GIUDICE DI MERITO*
Stato
decisa il 1969-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/344456-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - CREDITO - AGEVOLAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE N 261 DEL 1953 - FINANZIAMENTO DA PARTE DI UNA BANCA GARANTITO DALLA CESSIONE DI CREDITI VERSO LA PA - APPLICABILITA DELLE AGEVOLAZIONI - CLAUSOLA CONTRATTUALE DI RINUNZIA DELLA BANCA ALLA CESSIONE DOPO IL PAGAMENTO DEL DEBITO DA PARTE DEL FINANZIATO - IRRILEVANZA - LIMITI - CRITERI ED OGGETTO DELL'INDAGINE DEL GIUDICE DI MERITO*

L'applicazione delle agevolazioni previste dalla legge 4 aprile 1953, n 261 rispetto alla concessione di un finanziamento garantita dalla cessione dei crediti spettanti al sovvenuto verso una pubblica amministrazione non va esclusa, per essere venuto meno l'essenziale nesso di stretta interdipendenza fra cessione e finanziamento, solo perche una clausola del contratto, imponendo alla banca finanziatrice di rinunziare alla cessione dopo che il cliente abbia interamente soddisfatto il suo debito, potrebbe consentire dubitativamente che la cessione venga a garantire altri crediti non piu dipendenti dal rapporto originario. L'indagine del giudice di merito non deve, infatti, limitarsi a cogliere una sospettabile intenzione delle parti, ma considerare le circostanze del rapporto e l'obiettivita intrinseca dell'atto, verificando la corrispondenza fra l'importo della cessione e quello del finanziamento la natura (pro soluto o pro solvendo) della cessione la sua incidenza sulla clausola specificamente considerata la adeguata Determinazione e delimitazione, o meno, delle operazioni cui il finanziamento si riferiva la ammissibilita di deviazione o di ampliamento del rapporto oltre l'area della agevolazione fiscale alla stregua delle modalita secondo cui il finanziamento poteva essere utilizzato la sussistenza, o meno, della cautela di implicite od esplicite Disposizioni idonee a limitare il normale effetto della cessione di credito, cosi da escludere che, nella specie, il suo scopo e la sua attitudine fossero diversi, o maggiori, rispetto a quelli della Estinzione del finanziamento. (V 2866-68, massima n 335565 2723-67, massima n 330213).*

Riferimenti normativi: Legge 04/04/1953 num. 261 art. 2, Legge 04/04/1953 num. 261 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)