Sez. 1, Sentenza n. 1017 del 10/04/1974 (Rv. 368956 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - CREDITO - CESSIONI DI CREDITI VERSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CONTRO FINANZIAMENTI - APPLICABILITA DELLA TARIFFA DI FAVORE - PRESUPPOSTI.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - CREDITO - CESSIONI DI CREDITI VERSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CONTRO FINANZIAMENTI - APPLICABILITA DELLA TARIFFA DI FAVORE - PRESUPPOSTI.*
Nel caso di cessione (pro soluto o pro solvendo) di crediti verso pubbliche amministrazioni, stipulate in relazione ad aperture di credito, anticipazione di somme o finanziamenti in genere, ove l'importo della cessione superi quello del finanziamento, la cessione stessa puo essere registrata con l'applicazione dell'aliquota dello zero e venticinque per cento prevista dall'art 4 lettera C) della tariffa all a alla legge organica di registro modificato dall'art 1 legge 4 aprile 1953 n 261, solo se l'atto contenga espresse clausole limitative tali da escludere che l'eccedenza possa essere utilizzata per finalita diverse da quella dell'Estinzione del finanziamento. (V 2302'70, mass n 348494; 2866'68, mass n 335565; (V 2723'67, mass n 330213).*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 4, Legge 04/04/1953 num. 261 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)