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Sez. 3, Sentenza n. 5139 del 03/04/2003 (Rv. 561771 - 01)

TRANSAZIONE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ - PRETESA TEMERARIA | Elemento oggettivo ed elemento soggettivo della fattispecie - Totale infondatezza della pretesa di una delle parti - Mala fede.
Stato
decisa il 2003-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561771-01

TRANSAZIONE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ - PRETESA TEMERARIA

L'annullamento della transazione su pretesa temeraria, ai sensi dell'art. 1971 cod. civ., presuppone la presenza di due elementi, uno obiettivo ed uno soggettivo: che la pretesa fatta valere dalla parte nei cui confronti si chiede l'annullamento sia totalmente infondata, e che la parte versi in mala fede, ovvero che, pur essendo consapevole della infondatezza della propria pretesa, l'abbia dolosamente sostenuta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1971, Cod. Civ. art. 1965

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)