Sez. 1, Sentenza n. 2862 del 08/05/1982 (Rv. 420750 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI DEL P.M. - NOTIFICAZIONI ALLE PARTI - ESCLUSIONE - PRESENTAZIONE DI MEMORIE DIFENSIVE - INAMMISSIBILITÀ.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI DEL P.M. - NOTIFICAZIONI ALLE PARTI - ESCLUSIONE - PRESENTAZIONE DI MEMORIE DIFENSIVE - INAMMISSIBILITÀ.*
Nel procedimento di regolamento di Competenza non trova applicazione l'art. 375 secondo comma sulla notificazione alle parti delle conclusioni del pubblico ministero, restando conseguentemente preclusa alle parti medesime la presentazione di memorie per contrastare dette conclusioni. (Conf 1939/81, mass n 412632).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 49, Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 378
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)