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Sez. 1, Sentenza n. 2862 del 08/05/1982 (Rv. 420750 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI DEL P.M. - NOTIFICAZIONI ALLE PARTI - ESCLUSIONE - PRESENTAZIONE DI MEMORIE DIFENSIVE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420750-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI DEL P.M. - NOTIFICAZIONI ALLE PARTI - ESCLUSIONE - PRESENTAZIONE DI MEMORIE DIFENSIVE - INAMMISSIBILITÀ.*

Nel procedimento di regolamento di Competenza non trova applicazione l'art. 375 secondo comma sulla notificazione alle parti delle conclusioni del pubblico ministero, restando conseguentemente preclusa alle parti medesime la presentazione di memorie per contrastare dette conclusioni. (Conf 1939/81, mass n 412632).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 49, Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 378

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)