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Sez. 3, Sentenza n. 2305 del 05/03/1988 (Rv. 458097 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI DEL P.M. - NOTIFICAZIONE ALLE PARTI - ESCLUSIONE - PRODUZIONE DI MEMORIE DIFENSIVE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458097-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI DEL P.M. - NOTIFICAZIONE ALLE PARTI - ESCLUSIONE - PRODUZIONE DI MEMORIE DIFENSIVE - INAMMISSIBILITÀ.*

Nel procedimento per regolamento di Competenza non trova applicazione l'art. 375, secondo comma, cod. proc. civ. sulla notificazione alle parti delle conclusioni del pubblico ministero, restando conseguentemente preclusa alle parti medesime la presentazione di memorie entro il termine di cui all'art. 378 cod. proc. civ. (Conf 2862/82, mass n 420750; (Conf 1939/81, mass n 412632).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 49, Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 378

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)