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Sez. 1, Sentenza n. 3721 del 26/06/1984 (Rv. 435708 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROCEDIMENTO - PRESENTAZIONE DI MEMORIE DOPO LA NOTIFICAZIONE DELLE CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435708-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROCEDIMENTO - PRESENTAZIONE DI MEMORIE DOPO LA NOTIFICAZIONE DELLE CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO - INAMMISSIBILITÀ.*

Nel procedimento di regolamento di Competenza, compiutamente regolato dall'art. 47 cod. proc. civ., non trova applicazione l'art. 375, comma secondo, cod. proc. civ., per il quale gli avvocati delle parti hanno facoltà di presentare memorie dopo la notificazione delle conclusioni del pubblico ministero entro il termine di cui all'art. 378 dello stesso codice, con la conseguenza che memorie eventualmente presentate non possono essere prese in esame in quanto irricevibili. (V 2884/82, mass n 420771; (V 2862/82, mass n 420750; (V 2147/82, mass n 420022; (V 558/82, mass n 418274).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 378

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)