Sez. 1, Sentenza n. 1021 del 27/01/1993 (Rv. 480500 - 01)
Arbitrato - Arbitri - Nomina | Presidente del Tribunale - Arbitro - Nomina - Ordinanza - Impugnazione - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Nomina - Provvedimento relativo - Pregiudizio - Rimozione - Mezzi.
Arbitrato - Arbitri - Nomina
L'ordinanza del Presidente del Tribunale di nomina dell'arbitro ai sensi dell'art. 810 cod. proc. civ. - il quale, ancorché dettato con riferimento all'arbitrato rituale, deve ritenersi applicabile, analogicamente, anche all'arbitrato irrituale - integra un provvedimento sostitutivo dell'attività negoziale non esercitata dalla parte, reso con procedura del tutto sommaria, senza contradditorio né soggetta alle regole della camera di consiglio, e rimane estraneo alla controversia cui il compromesso si riferisce, così da sottrarsi al ricorso per cassazione ex art. 111, secondo comma Cost., senza, peraltro, che ciò escluda la possibilità di qualsiasi controllo, in quanto, se, per effetto del contenuto positivo del provvedimento, il collegio arbitrale si costituisce, sarà esso stesso ad effettuare tale controllo di legittimità, nell'ambito della verifica dei propri poteri, mentre, in caso contrario, il pregiudizio che una delle parti potrebbe ricevere dalla mancata costituzione del collegio non si ricollega al provvedimento negativo, ma al mancato svolgimento dell'attività negoziale che la controparte avrebbe dovuto porre in essere per consentire la costituzione stessa, ed è suscettibile di rimozione con la proposizione di una ordinaria azione di cognizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 810 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)