Sez. 1, Sentenza n. 17527 del 19/11/2003 (Rv. 568285 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Nomina del terzo arbitratore ai sensi degli artt. 1473 cod. civ. e 82 disp. att. cod. civ. - Decreto del presidente del tribunale - Provvedimento del presidente della corte d'appello in sede di reclamo - Natura decisoria - Esclusione - Anche in caso di disaccordo tra le parti sui presupposti della nomina - Conseguenze - Ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost. - Inammissibilità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE
In tema di nomina del terzo arbitratore nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 1473 cod. civ., contro il provvedimento del presidente della corte d'appello, reso su reclamo avverso il decreto di nomina del presidente del tribunale ai sensi dell'art. 82 disp. att. cod. civ., non è esperibile il ricorso straordinario per cassazione "ex" art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione avente carattere non decisorio, bensì sostitutivo della volontà negoziale delle parti; né tale carattere viene meno allorché il giudice si pronunci anche sulla contestata sussistenza dei presupposti della nomina, atteso che tale verifica non costituisce accertamento idoneo al giudicato, ma ha valenza meramente incidentale in funzione della nomina stessa, e lascia dunque impregiudicata la definizione di ogni questione in sede di giudizio contenzioso, il cui esito può anche porre nel nulla gli effetti della pronuncia presidenziale. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha altresì escluso che contro il provvedimento reso in sede di reclamo, ove erroneamente qualificato dal presidente della corte d'appello "ordinanza-sentenza", sia proponibile il ricorso ordinario per cassazione "ex" art. 360 cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1473, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 82, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 82, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)