Sez. 1, Sentenza n. 14860 del 16/11/2000 (Rv. 541776 - 01)
ARBITRATO - IN GENERE | Sede dell'arbitrato - Mancata indicazione - Effetti - Invalidità od inefficacia della clausola - Esclusione - Fondamento - Formazione del collegio arbitrale - Criterio sussidiario ex art. 810, secondo comma, cod. proc. civ. - Successiva indicazione della sede ad opera degli arbitri - Ammissibilità - Applicazione di detta norma all'arbitrato irrituale - Estensione.
ARBITRATO - IN GENERE
Non è causa di invalidità od inefficacia della clausola di arbitrato interno la mancata indicazione della località nella quale deve essere pronunciato il lodo, che può essere compiuta in un momento successivo da parte degli arbitri, poiché per la formazione del collegio arbitrale soccorre, ove necessario, il criterio sussidiario previsto dall'art. 810, secondo comma, cod. proc. civ., applicabile anche all'arbitrato irrituale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 810 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 823 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)