Sez. 4, Sentenza n. 9825 del 00/07/1989 Ud. (dep. 06/07/1989) Rv. 181783 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - NOTIFICAZIONE DELLA DICHIARAZIONE - TERMINE DI TRE GIORNI - RIGUARDA LA RICHIESTA DI NOTIFICAZIONE - MOMENTO CONCLUSIVO DELLA NOTIFICAZIONE - IRRILEVANZA - RATIO.*
IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - NOTIFICAZIONE DELLA DICHIARAZIONE - TERMINE DI TRE GIORNI - RIGUARDA LA RICHIESTA DI NOTIFICAZIONE - MOMENTO CONCLUSIVO DELLA NOTIFICAZIONE - IRRILEVANZA - RATIO.*
In tema di impugnazione, la notificazione alle altre parti del processo della dichiarazione relativa ai soli interessi civili rientra nei negozi giuridici processuali rispetto ai quali deve essere osservato soltanto un termine ad quem, poiché da esso non decorrono per i destinatari termini ulteriori per il compimento di altre attività . Pertanto, quando l'art. 202 del codice di procedura penale usa l'espressione "far notificare" stabilisce che il termine di tre giorni riguarda soltanto la richiesta, rivolta all'ufficiale giudiziario, di procedere alla notificazione, rimanendo del tutto irrilevante il momento conclusivo del procedimento di notificazione. (Conf mass n 178736; e ivi cit.).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 202 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)