Sez. 2, Sentenza n. 7476 del 14/01/1988 Ud. (dep. 30/06/1988) Rv. 178736 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IN GENERE - NOTIFICAZIONE - TEMPESTIVITÀ - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IN GENERE - NOTIFICAZIONE - TEMPESTIVITÀ - CONDIZIONI.*
Il termine di tre giorni per la notifica dell'impugnazione per gli interessi civili previsto dall'art. 202, comma secondo, cod. proc. pen. attiene solo alla richiesta rivolta all'ufficiale giudiziario di procedere alla notificazione, rimanendo del tutto irrilevante il momento conclusivo del procedimento di notificazione. (Conf mass n 175264; (Conf mass n 174899; (Conf mass n 173629; (Conf mass n 169629; (Conf mass n 164327; (Conf mass n 154127; (Conf mass n 149858; (Conf mass n 147785; (contra mass n 157493, nel senso che nel termine prescritto l'impugnazione deve essere portata a conoscenza del destinatario; (contra mass n 142202, nel senso che nel termine prescritto la impugnazione deve essere portata a conoscenza del destinatario; (contra mass n 165127, sez. Un. 6173/84 che, sul rilievo (della conseguente difficoltà ad eseguirla data l'eseguità del (termine, sollevò questione di legittimità costituzionale dello (art. 202 cod. proc. pen., dichiarata inammissibile da Corte cost. (33/1986 la quale peraltro ne ha ritenuto in motivazione la fondatezza; successivamente sez. Un. 3963/86 mass n 172749, ha nuovamente rimesso gli Atti alla Consulta e tuttora pende il relativo giudizio di legittimità costituzionale).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 202 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)