Sez. 4, Sentenza n. 11092 del 03/04/1990 Ud. (dep. 04/08/1990) Rv. 185057 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - NOTIFICAZIONE ALLE ALTRE PARTI - TERMINE DI TRE GIORNI - INDEROGABILITÀ - ECCEZIONE: RITARDO VERIFICATOSI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE - ONERE DELLA PROVA - INCOMBE SULL'INTERESSATO.*
IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - NOTIFICAZIONE ALLE ALTRE PARTI - TERMINE DI TRE GIORNI - INDEROGABILITÀ - ECCEZIONE: RITARDO VERIFICATOSI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE - ONERE DELLA PROVA - INCOMBE SULL'INTERESSATO.*
Il termine di tre giorni fissato nell'art. 202 cod. proc. pen. per la notificazione della dichiarazione di impugnazione di un provvedimento per gli effetti civili è inderogabile, salvo che l'eventuale ritardo si sia verificato per causa di forza maggiore; in tal caso, però, è Onere della parte interessata dimostrare che il ritardo stesso è dovuto non a mera inattività ma ad una causa di forza maggiore. (V mass n 183622; (V mass n 183759; (V mass n 182437; (V mass n 181783; (V mass n 181342; (V mass n 181341; (V mass n 178736, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 202 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)