Sez. 1, Sentenza n. 34125 del 02/07/2003 Cc. (dep. 11/08/2003) Rv. 226143 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - CUSTODIA CAUTELARE | "Congelamento" dei termini di fase per i giorni di udienza e per quelli impiegati per la deliberazione della sentenza - Termini di fase prolungati ex art. 303, comma 1, lett. b), n. 3 bis, c.p.p. - Operatività del "congelamento" - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - CUSTODIA CAUTELARE
Il cosiddetto "congelamento" dei termini di fase della custodia cautelare, previsto dall'art. 297, comma quarto, cod. proc. pen. per i giorni in cui si tiene udienza e per quelli impiegati per la deliberazione della sentenza, opera anche con riguardo ai termini la cui durata sia stata prolungata in base alla diversa e non incompatibile disposizione di cui all'art. 303, comma primo, lett. b), n. 3 bis, cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)