Sez. 6, Sentenza n. 31389 del 08/07/2011 Cc. (dep. 05/08/2011) Rv. 250685 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - CUSTODIA - CUSTODIA CAUTELARE | Tempo impiegato per la redazione della motivazione della sentenza - Applicabilità dell'art. 297 comma quarto cod. proc. pen. - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - CUSTODIA - CUSTODIA CAUTELARE
La disciplina del "congelamento" dei termini di custodia cautelare posta dall'art. 297 comma quarto cod. proc. pen. riguarda i giorni in cui si tiene udienza e quelli impiegati per la deliberazione della sentenza, i quali devono essere concettualmente distinti da quelli utilizzati per la redazione della sua motivazione, per cui si applicano le regole sulla sospensione degli stessi termini dettate dall'art. 304 dello stesso codice.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)