Sez. 6, Sentenza n. 543 del 15/02/1995 Cc. (dep. 17/05/1995) Rv. 201663 - 01
Misure cautelari - Personali - Estinzione - Sospensione | "Congelamento" e sospensione dei termini - Differente disciplina - Indicazione.
Misure cautelari - Personali - Estinzione - Sospensione
In tema di sospensione dei termini di custodia cautelare, l'art. 1 del decreto-legge 1 marzo 1991, n. 60, convertito dalla legge 22 aprile 1991, n. 133 (recante interpretazione autentica degli artt. 297 e 304 cod. proc. pen. e modifiche in tema di custodia cautelare) si compone di due commi. Il primo stabilisce: "l'art. 297, comma quarto, deve intendersi nel senso che, indipendentemente da una richiesta del pubblico ministero e da un provvedimento del giudice, nel computo dei termini di custodia cautelare stabiliti in relazione alle fasi del giudizio di primo grado o del giudizio sulle impugnazioni non si tiene conto dei giorni in cui si sono tenute le udienze e di quelli impiegati per la redazione della sentenza. Dei giorni suddetti si tiene, invece, conto nel computo dei termini di durata complessiva della custodia cautelare stabiliti nell'art. 303, comma quarto, cod. proc. pen., salvo che ricorra l'ipotesi di sospensione prevista dall'art. 304, comma secondo, cod. proc. pen.". Dispone, invece, il secondo comma: "L'art. 304, secondo comma, cod. proc. pen. deve intendersi nel senso che, nella ipotesi di sospensione ivi prevista, la durata complessiva della custodia cautelare può superare i termini stabiliti nell'art. 303, comma quarto, del medesimo codice". Ne deriva che la natura discrezionale del provvedimento contemplato dall'art. 304, secondo comma, cod. proc. pen., appositamente richiamato dall'art. 297, quarto comma, dello stesso codice osta all'automatico effetto sospensivo. L'apparente incongruenza scaturente dal decreto-legge n. 60 del 1991 si spiega considerando che il fenomeno del "congelamento" dei termini di fase vale a non far operare nel computo dei termini di fase i soli "giorni in cui si sono tenute le udienze" e "quelli impiegati per la deliberazione della sentenza", ferma restando la loro computabilità in relazione ai "termini di durata complessiva della custodia cautelare stabiliti dall'art. 303, comma quarto" (due, quattro e sei anni nelle rispettive previsioni delle lettere a, b, e c). Nell'assetto prescrittivo dell'art. 304, secondo comma, invece, mentre, per un verso, per l'espressa riserva dell'art. 1 del decreto-legge n. 60 del 1991 ("salvo che ricorra l'ipotesi di sospensione prevista dall'art. 304 comma secondo"), l'ambito cronologico dell'effetto sospensivo è estremamente più ampio ("durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni"), per un altro verso i termini complessivi di durata di cui all'art. 303, quarto comma, possono anche essere superati, fermo restando il limite di cui all'art. 304, quarto comma. Conseguentemente, il "congelamento" dei termini di fase, previsto con portata generale dall'art. 297, quarto comma, cod. proc. pen., opera automaticamente, senza necessità di un provvedimento del giudice, mentre tale provvedimento è richiesto per la sospensione di cui all'art. 304, secondo comma, dello stesso codice, quando ricorrano le condizioni ivi previste. Ne deriva che una cosa è il "congelamento" dei termini, circoscritto ai giorni in cui si sono tenute le udienze ed a quelli impiegati per la deliberazione della sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni e che, comunque, non può incidere sulla durata complessiva della custodia, a norma dell'art. 303, quarto comma; altra cosa è la sospensione disciplinata dall'art. 304, secondo comma, che, per l'ipotesi in cui, per esigenze collegate alla complessità del dibattimento, non possano essere rispettati i termini ordinatori previsti dall'art. 477 per la durata e la prosecuzione del dibattimento, consente la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare durante il tempo in cui sono tenute le udienze, compresi, perciò, gli intervalli tra i giorni di udienza e tra questi e quelli impiegati per la deliberazione della sentenza (cosiddetti "tempi morti"), in quanto i primi siano imposti da indiscusse necessità processuali, connesse alla complessità dei fatti ed altre obiettive circostanze ostative, che al giudice del dibattimento non è dato potere autonomamente rimuovere.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 CORTE COST., Decreto Legge 01/03/1991 num. 60 CORTE COST., Legge 22/04/1991 num. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)