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Sez. 5, Sentenza n. 1958 del 30/01/2006 (Rv. 586719 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Canone di locazione corrisposto al dipendente in occasione di trasferimento ad altra sede - Percezione in periodi di imposta anteriori al 1998 - Assoggettabilità all'imposta nella misura intera - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586719-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE

Le somme corrisposte dal datore di lavoro al proprio dipendente in occasione del trasferimento ad altra sede a titolo di differenza per il maggior canone di locazione sono componenti del reddito tassabile, e vanno pertanto assoggettate ad IRPEF per l'intero ammontare, se percepite in periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 1998 (data di entrata in vigore del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314), e, quindi, sia nel vigore dell'art. 48 del d.P.R. n. 597 del 1973, sia ai sensi dell'art. 48 del d.P.R. n. 917 del 1986 (nel testo anteriore alla sostituzione operata dal citato d.lgs. n. 314 del 1997).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 48 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 48 CORTE COST., Legge 02/09/1997 num. 314

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)