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Sez. 5, Sentenza n. 17515 del 09/12/2002 (Rv. 559085 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Canone di locazione corrisposto al dipendente in occasione di trasferimento ad altra sede - Percezione in periodi di imposta anteriori al 1998 - IRPEF - Assoggettabilità nella misura intera.
Stato
decisa il 2002-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559085-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE

Le somme corrisposte dal datore di lavoro al proprio dipendente in occasione del trasferimento ad altra sede a titolo di differenza per il maggior canone di locazione non hanno natura risarcitoria, né funzione di rimborso spese, ma costituiscono l'adempimento di un obbligo contrattuale ed hanno funzione incentivante e riequilibratrice del vantaggio che il datore di lavoro riceve dalla prestazione e sono pertanto assoggettabili ad IRPEF nella misura intera se percepiti in periodi di imposta anteriori al 1998.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 4, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 48 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)