Sez. 5, Sentenza n. 13482 del 30/10/2001 (Rv. 549942 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Contributo per differenza canone di locazione - Corresponsione al dipendente di un'azienda di credito in occasione del trasferimento ad altra sede - Disciplina anteriore all'entrata in vigore (primo gennaio 1998) del D.Lgs. n. 314 del 1997 - Reddito integralmente tassabile - Configurabilità .
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi, il rimborso, ad opera del datore di lavoro, di parte del più consistente canone di locazione che il dipendente debba pagare per acquisire il godimento di un confacente alloggio - rimborso contrattualmente previsto per il personale delle aziende di credito in occasione del trasferimento ad altra sede -, costituisce, a differenza dell'indennità di trasferta, componente del reddito tassabile, ai fini dell'IRPEF, per l'intero ammontare, se ricadente in periodi di imposta anteriori al 1998.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 48 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 314 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)