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Sez. 4, Sentenza n. 62 del 25/10/2007 Cc. (dep. 04/01/2008) Rv. 238553 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - PATENTE - SOSPENSIONE - IN GENERE | Definizione del procedimento con l'emissione del decreto penale di condanna - Applicabilità.
Stato
decisa il 2007-10-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238553-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - PATENTE - SOSPENSIONE - IN GENERE

In caso di emissione di decreto penale di condanna per la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza il giudice è tenuto sempre, anche in assenza di una specifica istanza del pubblico ministero, ad applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente.

Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 186, Cod. Strada Nuovo art. 222, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 459 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)