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Sez. 1, Sentenza n. 9681 del 11/09/1999 (Rv. 529851 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE | Decreto di ammissione - Natura di "aiuto" di Stato vietato ai sensi del Trattato CEE - Accertamento - Criteri.
Stato
decisa il 1999-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529851-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE

In tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (legge 3 aprile 1979, n. 95), al fine di verificare se nel decreto di ammissione a tale procedura può essere individuato un "aiuto" di Stato vietato (ai sensi dell'art. 80 del trattato CECA, nell'interpretazione fornitane dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee con decisione del 1 dicembre 1998) e di procedere all'eventuale disapplicazione del decreto stesso, il giudice di merito deve accertare le condizioni che hanno determinato l'assoggettamento dell'impresa alla procedura, esaminare il decreto e gli atti conseguenti che hanno previsto vantaggi per l'impresa, comparare gli effetti dell'amministrazione straordinaria con quelli che sarebbero derivati dal fallimento se l'impresa stessa vi fosse stata invece assoggettata. Tale indagine, riguardando l'accertamento e la valutazione di fatti, è esperibile esclusivamente da parte del giudice di merito ed è sottratta a quello di legittimità.

Riferimenti normativi: Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)