Sez. 1, Sentenza n. 5561 del 19/03/2004 (Rv. 571333 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE | Ammissibilità - Limiti - Contrasto della normativa nazionale in tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi con l'ordinamento comunitario - Accertamenti di fatto - Necessità - Conseguenze - Ammissibilità del motivo - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE
Nel giudizio di legittimità non è consentita la prospettazione di questioni nuove pur quando si tratti di questioni rilevabili d'ufficio, laddove esse implichino una modifica dei termini della controversia sviluppatasi nei precedenti gradi di merito o comunque presuppongano o richiedano nuovi accertamenti di fatto. Pertanto, poiché la disapplicazione della normativa nazionale relativa all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, di cui al decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, per contrasto con il divieto di aiuti di Stato alle imprese, alla stregua degli artt. 92 e ss del Trattato CE, poi divenuti artt. 87 e ss, postula l'accertamento in concreto dell'esistenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'impresa in condizioni tali da realizzare un trattamento diverso da quello ipotizzabile in caso di procedure concorsuali ordinarie e da consentire all'impresa stessa benefici non compatibili con l'ordinamento comunitario, è inammissibile il motivo di ricorso con il quale si deduca per la prima volta in sede di legittimità la questione della compatibilità della suddetta normativa nazionale, applicabile "ratione temporis", con il diritto comunitario.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 106
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)