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Sez. L, Sentenza n. 461 del 14/01/2015 (Rv. 634077 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Principio di non contestazione - Comportamento concludente del convenuto - Necessità - Convenuto contumace o tardivamente costituito in primo grado - Contestazione in appello - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2015-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634077-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE

Il principio di non contestazione presuppone un comportamento concludente della parte costituita, sicché non è preclusa la contestazione, per la prima volta in appello, sia per la parte rimasta contumace che per quella costituitasi tardivamente in primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 436, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)